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Apparecchi che bruciano carburanti gassosi: il Governo approva un nuovo Regolamento

Pubblicato il 31 Luglio 2019

In data 31 luglio 2019, Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro per gli affari europei Lorenzo Fontana, del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che dà attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Al seguente link il REGOLAMENTO., che si ricorda si applica anche agli apparecchi per riscaldare ambienti e produrre acqua calda, con esclusione degli apparecchi destinati a processi industriali

Il regolamento mira a semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l’armonizzazione europea delle disposizioni in materia di libera circolazione dei prodotti non alimentari.

Il regolamento conferma, tra l’altro, l’obbligo per fabbricanti, importatori e distributori di usare la lingua italiana relativamente a dati di recapito, istruzione, informazioni, etichettature e documentazione.

Si ricorda che il 10 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”

Ricordiamo che sulla Gazzetta ufficiale n.72 del 26 marzo 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”.

Il decreto il Decreto va ad aggiornare la Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”, un passaggio significato da segnalare è che ora viene previsto che: 

"si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo"

Oltre ad una significativa revisione dell'articolo dedicat oalle sanzioni, come di seguito dettagliato:

"1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.

2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.

4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la conformita' ai requisiti del regolamento risulti modificata.

6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio competente per territorio."