Entro l'anno si attende l'emanazione della revisione della regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti a gas di portata complessiva superiore a 35 kW.
L'aggiornamento si rende necessario per aggiornare i contenuti tecnici con l’evoluzione tecnologica nel settore impiantistico, come anche i riferimenti normativi visto che in quanto la vigente versione è data 1996.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.
Per impianto civile extradomestico si intende: impianto gas asservito almeno ad un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW. L’impianto è funzionale ad uno o più dei seguenti effetti utili:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati.
L’obiettivo della revisione è raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio e/o esplosione, limitando, in caso di evento incidentale, fuoriuscite di combustibile gassoso, danni alle persone e ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
In fondo alla pagina è possibile scaricare la bozza di Decreto.