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Cessione del credito - Agenzia delle entrate pubblica le modalità applicative

Pubblicato il 02 Agosto 2019

Il 31 luglio 2019, come previsto dal Decreto Crescita, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità operative di cessione del credito per l'Ecobonu e il Sismabonus, ma anche per alcuni interventi del Bonus Casa.

I contribuenti beneficiari delle detrazioni possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.

 
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato ieri, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita (Dl n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.In particolare il Decreto Crescita, Legge n. 58/2019 (conversione del DL n. 34/2019), all'art. 10 prevede che (riportiamo i nostri commenti in grassetto ed evidenziati, seguiti dalla dicitura ndr):

 

"art. 10  Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
 1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
 « 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo  dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propr fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità
di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» .
(si evidenzia che si fa riferimento all'Ecobonus, applicabile anche a caldaie ed altri sistemi di riscaldamento e che oltra alla prima cessione ne è prevista una seconda, ma non ad istituti di credito. ndr)
 
2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 -septies , è inserito il seguente:
 «1 -octies . Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può  optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» .
 
 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
(La dispodizione è stata pubblicata ed è possibile scaricarla in fondo all'articolo. ndr
 
3 -bis . All’articolo 28, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
 
3 -ter . A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettera h) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."
(Con questo passaggio sono state ricomprese anche le detrazioni per ristrutturazioni edilizie relative ad interventi di risparmio energetico e utilizzo di rinnovabili come caldaie e pompe di calore, si tratta del cossiddetto Bonus Casa. ndr
 
Dal punto di vista operativo si rimanda lla lettura del documento allegato, ma si mette in evidenza il punto 3.2:
"il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate"
e il punto 4.1
"In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
 
A riguardo si mette in evidenza che pur non essendo obbligatoria la cessione del credito, gli stakeholder del settore impiantistico sono da una parte preoccupati dell'impatto suii piccoli operatori che riutandosi di aderire alla cessione del credito potrebbero perdere la commessa di lavori e dall'altro interessati ad esplorare nuove opportunità.
 
Si segnala un disegno di legge di modifica daparte dei 5 stelle atto a mitigare l'impatto sui piccoli operatori e una strenua avversità da parte dell'opposizione politica.