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Pubblicate le istruzioni sulle modalità di cessione dell'Ecobonus

Pubblicato il 23 Aprile 2019

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento Prot. n. 100372/2019 del 18/04/2019 recante “Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”.

Di seguito si riportano i primi 5 punti della disposizione in oggetto:

1. Oggetto

1.1 Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come, da ultimo modificato, dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, le modalità con le quali: a) i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; b) i soggetti beneficiari della detrazione di cui al citato articolo 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter del medesimo articolo, in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

2. Ambito soggettivo

2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da: a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati su singole unità immobiliari; b) i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione. 2.2 Il credito d’imposta può essere ceduto in favore: a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013; b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti di cui al punto 1.1, lett. a).

3. Credito cedibile

3.1 Il credito d’imposta cedibile corrisponde, per tutti i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni ivi indicate. 3.2 L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori. 3.3 Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore. 3.4 Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile ai sensi del successivo punto 4.5. 3.5 Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

4. Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito

4.1 I soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), comunicano, entro il 28 febbraio dell’anno 3 successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. I contribuenti di cui al punto 1.1, lett. a), dichiarano, inoltre, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate. 4.2 In alternativa alle modalità di cui al punto 4.1, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il predetto modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario. 4.3 Il mancato invio della comunicazione di cui ai punti precedenti rende inefficace la cessione del credito. 4.4 L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, con le modalità di cui al successivo punto 5 del presente provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario. 4.5 La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5. Utilizzo del credito d’imposta in compensazione

5.1 Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo 4 utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. 5.2 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 5.3 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 5.4 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo, da indicare nel modello F24, per la fruizione del credito acquisito e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.