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DM 37/2008: Ulteriori chiarimento del Mise in merito al riconoscimento delle abilitazioni parziali per le imprese installatrici

Pubblicato il 20 Marzo 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad una serie di quesiti da parte delle associazioni di categoria degli impiantisti, ha risposto in merito al quesito di poter riconoscere le abilitazioni parziali rispetto al DM 37/2008 con Circolare 3717C, con Oggetto: D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate

In particolare:

anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di  climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o

di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricompre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; 
al contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;