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Le detrazioni fiscali 2018 applicabili al settore del riscaldamento e della climatizzazione
Pubblicato il 18 Gennaio 2018
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – sono state fornire importanti conferme, ma anche apportate alcune modifiche, al meccanismo delle detrazioni fiscali connesse al settore del riscaldamento e climatizzazione.
Sono confermate le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2018, nella misura del 50% della spesa sostenuta.
Vengono confermate anche le detrazioni per la riqualificazione energetica per tutto il 2018 ma con alcune modifiche e nuove introduzioni.
In particolare, viene confermata la detrazione fiscale per le caldaie a condensazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Se l’intervento non rispetta il requisito del sistema di temoregolazione evoluto è comunque possibile accedere allo sgravio fiscali, ma la detrazione viene ridotta al 50%, fermo restando il requisito di rendimento.
Alle stesso modo sono incentivate le spese relative agli impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazionenella misura del 65%.
Tra le nuove misure introdotte si segnala che sarà possibile ottenere lo sgravio fiscale per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventidevono condurre a un risparmio di energia primaria (PES)pari almeno al 20% , come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.
Per una trattazione completa di tutte le novità si rimanda al testo della Legge di Bilancio completa, consultabile al seguente link, dove è possibile approfondire tutte le novità sull’argomento: