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Le detrazioni fiscali 2018 applicabili al settore del riscaldamento e della climatizzazione

Pubblicato il 18 Gennaio 2018

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – sono state fornire importanti conferme, ma anche apportate alcune modifiche, al meccanismo delle detrazioni fiscali connesse al settore del riscaldamento e climatizzazione.

Sono confermate le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2018, nella misura del 50% della spesa sostenuta.

Vengono confermate anche le detrazioni per la riqualificazione energetica per tutto il 2018 ma con alcune modifiche e nuove introduzioni.

In particolare, viene confermata la detrazione fiscale per le caldaie a condensazione nella misura del 65%  per  gli interventi di  sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di  efficienza  almeno pari alla classe  A  di  prodotto  prevista  dal  regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di  sistemi  di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Se l’intervento non rispetta il requisito del sistema di temoregolazione evoluto è comunque possibile accedere allo sgravio fiscali, ma la detrazione viene ridotta al 50%, fermo restando il requisito di rendimento.

Alle stesso modo sono incentivate le spese relative agli impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore  integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed  espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra  loro,  o per le spese sostenute all'acquisto e posa  in  opera  di  generatori d'aria calda a condensazionenella misura del 65%.

Tra le nuove misure introdotte si segnala che sarà possibile ottenere lo sgravio fiscale per  l'acquisto   e   la   posa   in   opera   di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti  esistenti,  per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino  a  un  valore  massimo della  detrazione  di  100.000  euro.  Gli interventidevono  condurre  a  un risparmio di energia primaria (PES)pari almeno al 20% , come definito  all'allegato  III del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  19  settembre  2011.

Per una trattazione completa di tutte le novità si rimanda al testo della Legge di Bilancio completa, consultabile al seguente link, dove è possibile approfondire tutte le novità sull’argomento:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=false