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Pubblicato il decreto correttivo dei Certificati Bianchi

Pubblicato il 10 Luglio 2018

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.158 del 10 luglio il Decreto 10 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha aggiornato il Decreto 11 gennaio 2017 relativo al meccanismo dei Certificati Bianchi, con l'obiettivo di stabilizzare il meccanismo che aveva visto un'impennata nei prezzi sino a sfiorare i 480 €/TEE a giugno 2018.

Il Decreto, entrato in vigore l'11 luglio 2018, prevede tra gli aspetti principali che:

  • il  valore  massimo  di riconoscimento e' posto pari a 250 euro per ogni Certificato  Bianco
  • viene modificata la definizione di consumo baseline:
consumo  di  energia  primaria  del  sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali  per  i  quali  sono  riconosciuti  i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e'  pari  al  valore  del consumo antecedente alla realizzazione  del  progetto  di  efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma  6.  Nel caso di nuovi impianti, edifici o  siti  comunque  denominati  per  i quali  non  esistono  valori  di   consumi   energetici   antecedenti all'intervento,  il  consumo  di  baseline  e'  pari  al  consumo  di riferimento
 
Inoltre:
  • viene rivista  la tabella degli interventi ammissibili (allegato 1)
  • sono introdotte 8 nuove schede standardizzate (allegato 2)

Un altro aspetto significativo che il GSE potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.

Tali Certificati non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve e saranno contraddistinti da una specifica tipologia, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell'obbligo.
 
Per consultare il Decreto completo vai al seguente LINK