Catalogo Apparecchi Prequalificati Conto Termico
ANICA, a seguito di un costante presidio dell'attività del GSE, ha partecipato alla recente revisione del Catalogo degli Apparecchi Prequalificati del Conto Termico per alcune delle proprie aziende associate.
In fase di istruttoria gli apparecchi a Catalogo (pannelli solari sotto i 50 m quadri e pompe di calore, generatori a biomassa, caldaie a condensazione, ... di potenza minore uguale a 35 kW) possono accedere ad una procedura semplificata che prevede di non dover immettere i dati tecnici dei prodotti riportati nell'elenco.
Si tratta della seconda revisione del Catalogo, il primo popolamento era avvenuto con i primi prodotti comunicati con le istruttorie sino al 2016, la prima revisione era stata effettuata con a seguito di un'azione mirata con le associazioni di categoria nel 2017, al termine di cui molti prodotti sono stati esclusi (in particolare per i pannelli solari termici), mentre quest'ultima revisione è ancora in fase di valutazione da parte del GSE.
Aggiornamento FAQ relative al Conto Termico
A maggio 2018 sono state aggiornate per la prima volta dall'entrata in vigore della versione 2.0 le FAQ relative al Conto Termico.
ANICA ha raccolto e filtrato una serie di quesiti negli ultimi 2 anni, sottoponendoli al GSE per ottenere dei chiarimenti applicativi, a titolo indicativo si riportano alcuni dei chiarimenti ottenuti in seguito dell'attività svolta riguardano:
Nel caso in cui il Soggetto responsabile sia la ditta installatrice, può essere presentata la richiesta di incentivo da quest'ultima?
Un installatore può configurarsi come Soggetto Responsabile solo nel caso:
• di un intervento realizzato su un edificio di sua pertinenza e per un intervento per il quale sostiene le spese;
• in cui il soggetto operi come una ESCO, purchè ne abbia le facoltà e alleghi all'istanza i contratti sottoscritti con il soggetto ammesso, come indicato all'art.3 commi 2 e 3 del Decreto.
In caso di installazione di impianti solari termici anche abbinati a solar cooling (art. 4, comma 2, lettera c, del DM 16 febbraio 2016), un soggetto che acquisisce un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del “campo solare"?
Il D.M. 16 febbraio 2016 individua, ai fini dell’accesso ai relativi meccanismi d’incentivazione, due specifiche tipologie di soggetti:
• i cd. “Soggetti Ammessi”, in qualità di soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione;
• i cd. “Soggetti Responsabili”, in qualità di soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi.
In particolare, nelle Regole Applicative (edizione luglio 2016) si specifica che per Soggetti Ammessi si intendono:
• i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile;
• i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o personale di godimento. Tali soggetti potranno accedere agli incentivi o in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, in alternativa al proprietario.
Pertanto, un soggetto che ha nella sua disponibilità esclusivamente la superficie di posa del campo solare termico (es. il lastrico solare di un edificio) non può rientrare nella definizione di Soggetto Ammesso, poiché dispone solo di una parte dell’edificio o dell’immobile o dell’unità abitativa serviti dal campo solare termico. Il Soggetto Ammesso deve, infatti, dimostrare di avere la disponibilità dell’immobile servito dall’impianto solare termico e non della sola superficie su cui questo è installato (nel caso specifico, il lastrico solare).
Inoltre, nelle Regole Applicative si specifica che “le Amministrazioni pubbliche e i Soggetti privati, ai fini dell’accesso agli incentivi, possono avvalersi di contratti di prestazione/servizio energetico, recanti l’eventuale finanziamento tramite terzi, anche tramite l’intervento di una ESCO”.
Pertanto, un soggetto diverso dal Soggetto Ammesso, può configurarsi come Soggetto Responsabile purché:
• sia una ESCO;
• stipuli un contratto di prestazione/servizio energetico con il Soggetto Ammesso;
• garantisca il rispetto di tutti i requisiti previsti per tutta la durata prevista dall’art. 4 commi 3 e 4 assicurando, tra l’altro, anche l’accesso all’impianto e la regolare esecuzione di ogni attività di controllo in caso di sopralluogo da parte del GSE.
Non è, pertanto, ammessa la realizzazione di un intervento da parte di un soggetto che intenda configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Responsabile acquisendo un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del campo solare termico (es. lastrico solare di un edificio).
Può essere incentivato un intervento che consiste nell’installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza precedentemente collegata a un impianto di climatizzazione centralizzato?
Qualora l’intervento comporti il distacco di una singola utenza dall’impianto di climatizzazione centralizzato e l’installazione di un nuovo generatore di calore, l’intervento non potrebbe essere ammesso agli incentivi in quanto non sarebbe riconducibile a un intervento di sostituzione. Qualora invece il generatore pre-esistente sia dismesso, smaltito (lo smaltimento deve essere documentato così come indicato nelle Regole Applicative) e sostituito con uno o più generatori di calore a condensazione, pompa di calore o alimentati da biomassa (1.C., 2.A. e 2.B) a servizio delle singole utenze, precedentemente servite dall’impianto centralizzato, l’intervento sarebbe incentivato. L’incentivo è calcolato in funzione della potenza del/dei nuovo/i generatore/i. In questa circostanza, qualora l’intervento sia incluso in un’unica progettualità e sia di pertinenza di un solo soggetto, deve essere presentata un'unica istanza, al fine di non aggirare i limiti sugli incentivi spettanti degli allegati I e II del DM 16 febbraio 2016.
Per consultare tutte le FAQ vedi il seguente
LINK
Ma l'azione non si ferma qui e nello scorse mese sono state presentati ulteriori quesiti emersi dal dialogo con il mondo termotecnico e perché parte delle incertezze emerse ancora non sono state fugate.
Aggiornamento portale GSE
Dal 22 maggio 2018 è operativa la nuova area cliente del portale GSE, con grafica e funzionalità aggiornate. Progressivamente verranno riviste le varie aree tematiche, dal conto termico, ai certificati bianchi.
Uno dei primi portali specifici rivisti è stato quello relativo ai Certificati Bianchi, accessibile dal 1° giugno 2018.
Grazie a queste modifiche viene registrato un forte calo i disservizi e di segnalazione di errori da parte degli operatori del settore, ancora resta da valutare la revisione della procedure semplificata con gli apparecchi a catalogo che dava spesso errori bloccando il sistema.
Per approfondire in maniera dettagliata il nuovo portale dei certificati bianchi si consiglia la lettura alla “
Guida al primo utilizzo“