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Nuovo Regolamento europeo per apparecchi e accessori a gas (Regolamento GAR)
Pubblicato il 22 Marzo 2018
A partire dal 21 aprile 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per apparecchi alimentati da combustibile gassoso.
Il nuovo quadro regolatorio prevede l’abrogazione la Direttiva 2009/142/CE (GAD) e prevede che la Dichiarazione di Conformità per gli apparecchi e accessori a gas dovrà essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) dai fabbricanti, importatori e distributori di tali apparecchi.
Il Regolamento GAR è uno strumento giuridico immediato che non prevede il recepimento con apposita disposizione legislativa nazionale a differenza di una Direttiva, questo non lascia spazio a recepimenti nazionali divergenti e ritardi burocratici.
Il regolamento riguarda:
Di apparecchi ed accessori che bruciano carburanti gassosi. Con esclusione degli apparecchi destinati specificamente:
Si mette in evidenza che è stata rimossa l’esclusione precedentemente presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C.
I requisiti essenziali fissati dal Regolamento GAR sono vincolanti e vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dei progressi tecnologici e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione nonché delle considerazioni tecniche ed economiche che sono funzionali a un elevato grado di efficienza energetica e di protezione della salute e della sicurezza.
Gran parte dei requisiti mantenuti sono identici a quelli della GAD, ma alcuni aspetti sono stati integrati o rivisti.
In sintesi i requisiti devono tenere conto dello stato dell’arte del settore e sono basati su 3 principi fondamentali mirati all’analisi e valutazione del rischio:
Di seguito è disponibile il testo in PDF con maggiori approfondimenti e il link al Regolmaneto GAR completo