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Ecobonus caldaie per condomini - dal 2020 spetta la quota maggiorata al 65% anche senza termoregolazione evoluta

Pubblicato il 10 Aprile 2020

L'ENEA ha aggiornato le FAQ relative all'Ecobonus, tra i vari aggiornamenti si segnala un'importante novità relativa agli interventi con caldaia a condensanzione, che possono accedere direttamente alla quota del 65% senza la presenza di sistemi di termoregolazione evoluta.

Di seguito il testo della FAQ di interesse modificata e in allegato tutte le FAQ:

In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VIII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02?
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:
i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita:
“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
Si segnala che a seguito della modifica, apportata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), al comma 2 lettera b-bis) dell’art. 14 del D.L. 63/2013, alle spese sostenute dal 01/01/2020 per tutti gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio si applica la percentuale di detrazione del 65%.