Il 21 dicembre 2019 entrerà in vigore la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per impianti per la produzione di calore oltre 35 kW, alimentati da combustibili gassosi.
La regola tecnica, emanata con DECRETO del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019, aggiorna la precedente regola tecnica che era in vigore dal 1996, revisione necessaria per far fronte all’evoluzione tecnica, tecnologica nel settore impiantistico e normativa.
In particolare, le nuove disposizioni si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie,anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Mentre è esclusa l'applicazione a non si applica a:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
a riguardo della soglia di potenza si segnala che più apparecchi alimentati a gas, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW,
Per una trattazione completa dell'argomento si rimanda al DECRETO, scaricabile in allegato.