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F-GAS: il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare il quadro sanzionatorio

Pubblicato il 05 Agosto 2019

In data 31 luglio 2019, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Lorenzo Fontana e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Il testo, che va a complemento del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, di attuazione del citato Regolamento, prevede, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi ivi previsti.

Il D.P.R. 146/2018 ha introdotto importanti novità nella disciplina del registro FGAS, prevedendo tra l'altro:
 
- l'obbligo, a decorrere dal 25 luglio 2019, di iscrizione al registro e di comunicazione dei dati di vendita per imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati;
- l'obbligo, a decorrere dal 25 settembre 2019, di comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati;
 
In particolare si riporta di seguito l'art. 16 (Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati):
1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas  fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio
competente.
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore. 
4. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2,
lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l’impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell’installazione.
7. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento.
9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalità di vendita  utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalità
di cui all’articolo 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.
11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all’area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 18.