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Dal 26 settembre 2018 giro di vite sui requisiti di caldaie e altri apparecchi e

Pubblicato il 19 Settembre 2018

Sono passati quasi 3 anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura energetica (Energylabelling) e di progettazione secondo requisiti ecocompatibili (Ecodesign) facenti parte del pacchetto di regolamenti ErP (Energy related Product).

Era infatti il 26 settembre 2015 quando è entrato in vigore l'obbligo per i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria (con alcune esclusioni) con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, di possedere un'etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza.
 
Sempre dalla stessa data, per la stessa tipologia di apparecchi ma con potenza uguale o inferiore a 400 kW, è stato introdotto unitamente l'obbligo di rispettare determinati requisiti prestazionali stagionali e non superare certe soglie di emissione per poter essere immessi nel mercato europeo.
 
In un'ottica di miglioramento del parco apparecchi installato, già dal 2015 era stato previsto che le soglie prestazionali sarebbero state progressivamente innalzate, esattamente il 26 settembre 2017, 2018 e 2019.
 
In particolare dal 26 settembre 2018 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, degli apparecchi di riscaldamento non possono essere superiori ai valori:
 
  • per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie miste che utilizzano combustibili gassosi: 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie miste che utilizzano combustibili liquidi: 120 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente a combustione esterna che utilizzano combustibili gassosi: 70 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente a combustione esterna che utilizzano combustibili liquidi: 120 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente a combustione interna che utilizzano combustibili gassosi: 240 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente a combustione interna che utilizzano combustibili liquidi: 420 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore a combustione esterna che utilizzano combustibili gassosi: 70 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore a combustione esterna che utilizzano combustibili liquidi: 120 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore a combustione interna che utilizzano combustibili gassosi: 240 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV,
  • per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore a combustione interna che utilizzano combustibili liquidi: 420 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV.
 
Per maggior informazioni consulta Il Regolamento 813/2013