A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Le disposizioni del presente decreto del MiSE del 25 marzo 2020 producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
In allegato del Decreto con i nuovi ATECO, oltre al Decreto del 22/3/2020, ricordando che viene previsto che siano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che possono proseguire se organizzate in modalità a
distanza o lavoro agile.
In particolare per il settore impiantistico si mette in evidenza che nell'elenco sono riportati i seguenti codici ATECO:
25.21 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
43.2 - Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
46.71 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
In merito al tema Cofronavirus, si segnalano alcuni ulteriori aspetti:
- Sono previsti
50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.
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sospesi fino al 30 settembre i pagamenti delle rate dei finanziamenti per le imprese beneficiarie della Nuova Sabatini LINK
In allegato è possibile scaricare inoltro il protocollo condiviso di sicurezza sui luogi di lavori e nei cantieri edili