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Anticipazioni (quasi definitive) su Ecobonus 2020, Bonus Casa 2020 e cessione del credito
Pubblicato il 16 Dicembre 2019
L'ultima versione del Disegno di Legge di Bilancio 2020 ha ottenuto il primo si al Senato il 16 dicembre 2019, questo rappresenta un passo avanti significativo per la definizione della versione definitiva della Manovra. Per concludere l'iter manca un passaggio alla Camera dei Deputati in data 22 dicembre e a meno di ulteriori modifiche verrà pubblicata la versione definitiva della Legge di Bilancio 2020.
Allo stato attuale si segnala che all'art. 19 (Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia) è prevista la proroga, senza modifiche, al 31 dicembre 2020 delle detrazioni fiscali per risparmio energetico e per ristrutturazione edilizia.
In merito alla cessione del credito si segnala che è stato approvato un emendamento che abroga i commi 1, 2, 3 e 3 ter del l'art. 10 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), andando di fatto a cancellare la cessione del credito per gli interventi di risparmio energetico da parte del beneficiario verso il fornitore, che a sua volta poteva cederlo ai propri fornitori di beni.
Pochi giorni dopo l'adozione del predetto emendamento che elimina la possibilità di cessione del credito per privati è stato presentato e un nuovo emendamento, a sua volta approvato, che reintroduce la cessione del credito, ma solo per interventi di ristrutturazione importante di primo livello condominiali, per imperti superiori a 200.000 euro di spesa.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguadino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago sto 2013, n. 90.
In relazione al meccanismo delle detrazioni fiscali è interessante quantificare il numero di interventi e gli importi mobilitati grazie al report pubblicato dalla Camera dei deputati / CRESME il 10 dicembre 2019.